Associazione

STATUTO

 

Art. 1. Ragione sociale, sede

Sotto la ragione sociale Associazione Tennistica Ambrì Piotta (in seguito ATAP), è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg. CCS.

La sede dell’ATAP è ad Ambrì presso il Club House in località “Audan”.

 

Art. 2. Scopo sociale

L’ATAP ha per scopo la pratica e la diffusione del gioco del tennis nel Comune di Quinto e dintorni.

L’ATAP è apolitica e aconfessionale.

L’ATAP è proprietaria di due campi da tennis in terra rossa e di un Club House in località “Audan”.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’ATAP può prendere tutti i provvedimenti che ritiene opportuni e segnatamente emanare regolamenti, prescrizioni e direttive, come pure concludere contratti.

 

Art. 3. Affiliazione

L’ATAP può essere affiliata all’Associazione regionale Tennis Ticino e a SwissTennis.

 

Art. 4. Durata

La durata dell’ATAP è illimitata.

 

Art. 5. Qualità di socio e contributi

Possono far parte dell’ATAP le persone maggiorenni e i minorenni che diventano soci ai sensi dello statuto, obbligandosi a pagare la tassa sociale annua e/o l’abbonamento annuo entro il mese di maggio di ogni anno. I soci che venissero ammessi successivamente devono versare la tassa entro un mese. I soci sono tenuti a rispettare gli statuti e i regolamenti stabiliti dal comitato e dalla commissione tecnica.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al comitato, il quale conferisce la qualità di socio. Essa può essere rifiutata senza indicazione dei motivi.

La tassa sociale e gli abbonamenti annui vengono fissati dall’assemblea dei soci.

 

Art. 6. Socio sostenitore

Sono soci sostenitori gli enti o le persone fisiche e giuridiche che appoggiano l’ATAP mediante il versamento di una quota annua o il versamento di doni in natura.

 

Art. 7. Uscita ed esclusione dei soci

L’uscita può avvenire per la fine di ogni anno solare con preavviso entro il 30 aprile di ogni anno e mezzo di lettera raccomandata.

L’esclusione di un socio può avvenire unicamente per decisione assembleare, se egli lede in modo grave gli interessi dell’ATAP. La proposta deve essere comunicata per iscritto ai soci nella relative lisa delle trattande. Per l’esclusione sono necessari i 2/3 dei voti rappresentati. Il socio escluso è tenuto a versare l’intero contributo per l’anno in corso.

 

Art. 8. Organi

Gli organi dell’ATAP sono:

  1. l’assemblea dei soci
  2. il comitato
  3. i revisori dei conti

 

Art. 9. Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci rappresenta l’organo supremo dell’ATAP e viene convocata una volta all’anno in via ordinaria all’inizio oppure alla fine della stagione tennistica. Il comitato può inoltre convocare un’assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo ritenesse necessario oppure su richiesta di almeno 1/5 dei soci. Competenze esclusive dell’assemblea sono la sorveglianza della gestione degli altri organi, la decisione circa l’ammissione o l’esclusione dei soci e le decisioni relative a tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’ATAP.

In particolare l’assemblea:

  1. esamina il bilancio annuale e decide in merito;
  2. procede alle nomine statutarie;
  3. procede alla modifica degli statuti;
  4. delibera sulla relazione del commissario tecnico;
  5. adotta le disposizioni per la stagione successiva;
  6. delibera su altri eventuali problemi all’ordine del giorno;
  7. decide lo scioglimento dell’ATAP (risp. la destinazione del patrimonio) così come l’estensione e/o il cambiamento dello scopo sociale.

La convocazione per le assemblee viene fatta dal comitato per iscritto a tutti i soci almeno 10 giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere la lista delle trattande. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea prende le sue decisioni e procede alle nomine indipendentemente dal numero dei soci presenti o rappresentati, a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità decide il voto del presidente. Il voto segreto è possibile se accettato dalla maggioranza.

 

Art. 10. Comitato

Il comitato è composto da 5 a 9 membri. Il presidente, il segretario e gli altri membri vendono eletti dall’assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Un membro di comitato viene eletto quale commissario tecnico e ha l’incarico di:

  • allestire il programma sportivo di ogni stagione;
  • organizzare le gare che si giocano sui campi dell’ATAP;
  • organizzare gli allenamenti dei soci che partecipano alle competizioni.

Queste attività devono essere sottoposte all’approvazione del comitato.

Il comitato designa il delegato alle assemblee delle Federazioni.

Il comitato svolge tutte le funzioni di carattere amministrativo e generale inerenti alla conduzione e gestione dell’ATAP e si occupa altresì della propaganda intesa a sviluppare su basi popolari lo sport del tennis. Esso fissa la tassa annua (abbonamenti) per i soci attivi, gli studenti e i ragazzi.

Il comitato dispone di un importo di fr. 5'000.- fuori budget per spese non previste.

La convocazione del comitato avviene a cura del presidente e, in caso di suo impedimento, del suo sostituto. Il comitato delibera a maggioranza semplice e in caso di parità decide il voto del presidente. Il/la segretario/a redige il verbale delle sedute.

 

Art. 11. Ufficio di revisione

L’assemblea nomina un revisore e un sostituto tra i soci; essi vengono eletti per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

I revisori verificano la contabilità tenuta dal cassiere, controllano il bilancio annuale a presentano un rapporto scritto all’assemblea.

 

Art. 12. Responsabilità

Per gli impegni dell’ATAP risponde unicamente il patrimonio della stessa. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

 

Art. 13. Diritto di rappresentanza

Tutti i membri del comitato hanno diritto di firma collettiva a due con il presidente oppure con il vice-presidente. Il comitato determina internamente eventuali altri diritti di rappresentanza.

 

Art. 14. Scioglimento

Lo scioglimento dell’ATAP compete unicamente all’assemblea dei soci.

In caso di scioglimento, l’assemblea deciderà circa la destinazione del patrimonio sociale dopo aver tacitato tutti gli impegni.

Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato gli art. 60 e sgg. del Codice Civile Svizzero.

Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell’assemblea dei soci e sostituisce quello approvato in data 26 aprile 1998.

 

L’originale del presente statuto viene firmato dal presidente e dal segretario.

 

Presidente:                                                                Segretario:

(Fausto Croce)                                                          (Lorenzo Croce)

 

Ambrì, 27 aprile 2018